Avviso tematico · Vendite immobiliari

Transazioni immobiliari: ogni vendita pubblicata, prezzo compreso

A Ginevra la legge impone di pubblicare ogni acquisto di proprietà immobiliare nel Foglio ufficiale (FAO), con la particella, le parti e, di regola, il prezzo. Publicus legge ogni edizione e vi invia le transazioni del vostro cantone.

In breve

  • Ginevra pubblica tutti gli acquisti di immobili nella FAO e sul sito del registro fondiario (art. 157 cpv. 1 LaCC).
  • La pubblicazione indica tra l'altro la particella, la superficie, le parti, la causa dell'acquisto e la controprestazione in franchi (art. 157 cpv. 2 LaCC).
  • Il prezzo non è pubblicato per alcuni trasferimenti familiari: tra coniugi, partner registrati, parenti in linea retta, divisione ereditaria, anticipo ereditario, contratto matrimoniale o liquidazione del regime (art. 157 cpv. 3 LaCC).
  • L'avviso «Vendite immobiliari» di Publicus vi trasmette queste pubblicazioni per CHF 5/mese; è incluso nel piano Studio.

Cosa contiene una pubblicazione ai sensi dell'art. 157 LaCC?

L'articolo 157 della legge ginevrina di applicazione del codice civile (LaCC) elenca le informazioni pubblicate per ogni acquisto di proprietà immobiliare:

  • il numero del fondo, la superficie, la natura e l'ubicazione, nonché la natura degli edifici indicati nella descrizione;
  • i nomi e il domicilio o la sede di chi aliena e di chi acquista;
  • la data in cui l'alienante aveva a sua volta acquistato la proprietà;
  • le quote di comproprietà e di proprietà per piani;
  • la causa dell'acquisto (vendita, donazione, successione…);
  • la controprestazione espressa in franchi nell'atto; le prestazioni accessorie o in natura sono segnalate senza dettagli.

Quando viene pubblicata la transazione?

La legge prevede una pubblicazione «entro un termine adeguato», senza fissare un numero di giorni. In pratica avviene dopo il trattamento dell'atto da parte del registro fondiario: informa su transazioni concluse, non su immobili in vendita.

La FAO esce in continuo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi (art. 2 RFAO). Publicus rileva ogni nuova pubblicazione e la invia nel riepilogo giornaliero o, con Pro e Studio, come avviso rapido.

A cosa servono queste pubblicazioni?

  • Mediatori e agenzie: seguire i prezzi effettivi per quartiere e individuare i nuovi proprietari.
  • Promotori e investitori: rilevare l'acquisto di particelle vicine a un progetto.
  • Notai, avvocati, fiduciari: verificare che un trasferimento riguardante un cliente sia stato iscritto.
  • Vicini: sapere chi acquista la particella accanto.

E negli altri cantoni?

La pubblicazione delle transazioni immobiliari dipende dal diritto cantonale. Quando trapassi di proprietà o incanti di immobili compaiono nel foglio ufficiale di un cantone coperto, Publicus li classifica nella stessa categoria «Vendite immobiliari». Il livello di dettaglio, compresa l'indicazione del prezzo, dipende dal cantone.

Come ve le trasmette Publicus

  • Avviso tematico «Vendite immobiliari»: tutte le transazioni pubblicate nei vostri cantoni, CHF 5/mese.
  • Parole chiave: seguite un indirizzo, un numero di particella, un nome o una società per ricevere solo ciò che vi riguarda.
  • Ogni avviso rimanda alla pubblicazione ufficiale della FAO, che fa fede.

Domande frequenti

Il prezzo di vendita è sempre pubblicato?

No. L'art. 157 cpv. 3 LaCC esclude la pubblicazione della controprestazione per i trasferimenti tra coniugi, partner registrati o parenti in linea retta, nonché in caso di divisione ereditaria, anticipo ereditario, contratto matrimoniale o liquidazione del regime.

Posso seguire solo un comune o una via?

Sì: impostate un indirizzo o un numero di particella come parola chiave. L'avviso tematico copre invece tutte le transazioni dei vostri cantoni.

Publicus sostituisce la FAO?

No. Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge. Ogni avviso rimanda al testo pubblicato nella FAO, che fa fede.

Fonti ufficiali

  1. LaCC (GE), art. 157 — Pubblicazione delle transazioni immobiliari
  2. RFAO (GE), art. 2 — Pubblicazione del Foglio ufficiale di Ginevra

Ricevete ogni transazione del vostro cantone

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Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge: fa fede il testo pubblicato dall'autorità e i termini decorrono dalla pubblicazione ufficiale.