Guida
Fogli ufficiali svizzeri: dove e come si pubblicano gli avvisi legali
In Svizzera la stessa informazione può comparire nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), in un foglio cantonale o in entrambi. Questa guida spiega chi pubblica cosa, quali termini ne derivano e come non perdere nulla.
In breve
- Il FUSC (FOSC in francese, SHAB in tedesco) pubblica in particolare il registro di commercio e, insieme al foglio cantonale, gli avvisi di esecuzione e fallimento.
- Ogni cantone ha il proprio foglio: Foglio ufficiale in Ticino, FAO a Ginevra, Amtsblatt a Zurigo o Berna. La maggior parte è consultabile su amtsblattportal.ch.
- La data di pubblicazione è decisiva: termini di insinuazione nel fallimento (FUSC, art. 35 LEF), effetti di un'iscrizione nel registro di commercio (art. 936a CO), termini per reagire a una domanda di costruzione.
- Tra il 17 settembre e il 16 ottobre 2026 Publicus ha registrato oltre 47 000 pubblicazioni ufficiali, di cui oltre 2 300 per il Cantone Ticino.
Il FUSC: il foglio federale
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio è l'organo di pubblicazione della Confederazione per il diritto economico. Le iscrizioni nel registro di commercio vi sono pubblicate elettronicamente e producono effetti dalla pubblicazione (art. 936a cpv. 1 CO).
Vi compaiono anche le pubblicazioni previste dalla legge sulla esecuzione e sul fallimento, contemporaneamente al foglio cantonale; per il computo dei termini fa stato l'inserzione nel FUSC (art. 35 cpv. 1 LEF).
I fogli ufficiali cantonali
Ogni cantone pubblica il proprio foglio: il Foglio ufficiale in Ticino, la Feuille d'avis officielle (FAO) a Ginevra, l'Amtsblatt a Zurigo, Berna o San Gallo, il Kantonsblatt a Basilea Città o Lucerna. Vi si trovano gli avvisi cantonali: domande di costruzione, successioni, avvisi dei tribunali, decisioni delle autorità, elezioni, leggi.
La maggior parte dei cantoni pubblica sulla piattaforma amtsblattportal.ch gestita dalla SECO; Ginevra pubblica la FAO su fao.ge.ch, in continuo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi (art. 2 RFAO).
Chi pubblica cosa?
- Registro di commercio: FUSC (art. 936a CO).
- Esecuzioni e fallimenti: FUSC e foglio cantonale (art. 35 LEF).
- Domande di costruzione: foglio cantonale, secondo il diritto del cantone (a Ginevra art. 3 LCI, a Zurigo § 314 PBG).
- Transazioni immobiliari: secondo il diritto cantonale; a Ginevra ogni acquisto è pubblicato nella FAO con il prezzo (art. 157 LaCC).
- Successioni: diffide pubbliche agli eredi (art. 555 CC) e ai creditori in caso di inventario, con un termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione (art. 582 CC).
Perché conta la data di pubblicazione
I termini legali decorrono dalla pubblicazione ufficiale, non dal momento in cui se ne viene a conoscenza: un mese per insinuare un credito in un fallimento (art. 232 LEF), dieci giorni per chiedere la liquidazione di un fallimento sospeso per mancanza di attivi (art. 230 LEF). Leggere ogni edizione a mano è possibile, ma lungo: oltre duemila avvisi per giorno feriale in tutta la Svizzera.
Come monitorare i fogli ufficiali
- A mano: consultare ogni giorno amtsblattportal.ch, il FUSC e i fogli cantonali e cercare i nomi che vi interessano.
- Con Publicus: definite parole chiave (persona, società o numero IDI, indirizzo, particella, numero di procedura o di licenza) o attivate un'intera categoria; ogni nuova pubblicazione viene letta e ricevete un avviso e-mail con il link alla fonte ufficiale.
- Publicus copre il FUSC e i fogli ufficiali di 24 cantoni; Vaud e Turgovia sono coperti solo tramite il FUSC.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra il FUSC e il Foglio ufficiale cantonale?
Il FUSC è il foglio federale (registro di commercio, esecuzioni e fallimenti). Il foglio cantonale pubblica inoltre gli avvisi propri del cantone: domande di costruzione, successioni, avvisi giudiziari, leggi.
Dove trovo il Foglio ufficiale del Ticino?
Il Foglio ufficiale del Cantone Ticino è pubblicato su amtsblattportal.ch, la piattaforma gestita dalla SECO. Publicus legge questa piattaforma per 23 cantoni, Ticino compreso, e fao.ge.ch per Ginevra.
Publicus è una fonte ufficiale?
No. Publicus è un servizio di monitoraggio indipendente. Fa fede il testo pubblicato dall'autorità, a cui ogni avviso rimanda.
Fonti ufficiali
- LEF, art. 35 — Pubblicazioni nel FUSC e nel foglio cantonale
- CO, art. 936a — Pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio
- CC, art. 555 e 582 — Diffide pubbliche
- RFAO (GE), art. 2 — Pubblicazione del Foglio ufficiale di Ginevra
- LaCC (GE), art. 157 — Transazioni immobiliari
- LCI (GE), art. 3 — Licenze edilizie
- Amtsblattportal — piattaforma dei fogli ufficiali (SECO)
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Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge: fa fede il testo pubblicato dall'autorità e i termini decorrono dalla pubblicazione ufficiale.