Avviso tematico · Fallimenti ed esecuzioni

Fallimenti ed esecuzioni: ogni pubblicazione, appena esce

Nel diritto svizzero le pubblicazioni in materia di esecuzione e fallimento compaiono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nel foglio cantonale. I termini che aprono sono brevi. Publicus ve le trasmette appena pubblicate.

In breve

  • Le pubblicazioni LEF compaiono nel FUSC e nel foglio cantonale; per il computo dei termini fa stato il FUSC (art. 35 cpv. 1 LEF).
  • All'apertura del fallimento i creditori sono diffidati a insinuare i loro crediti entro un mese dalla pubblicazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
  • Un fallimento sospeso per mancanza di attivi è chiuso se, entro dieci giorni dalla pubblicazione, nessun creditore ne chiede la liquidazione prestando la garanzia richiesta (art. 230 cpv. 2 LEF).
  • La moratoria concordataria è resa pubblica (art. 296 LEF); quella provvisoria può eccezionalmente non esserlo (art. 293c cpv. 2 LEF).

Dove sono pubblicati fallimenti ed esecuzioni?

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede che le pubblicazioni siano inserite sia nel FUSC sia nel foglio cantonale. Per il computo dei termini e per gli effetti della pubblicazione fa stato l'inserzione nel FUSC.

I termini da non perdere

  • Apertura del fallimento: l'ufficio la pubblica appena stabilito se la liquidazione è ordinaria o sommaria; i creditori hanno un mese dalla pubblicazione per insinuare i crediti (art. 232 LEF).
  • Sospensione per mancanza di attivi: la decisione è pubblicata e il fallimento è chiuso se entro dieci giorni i creditori non chiedono la liquidazione prestando garanzia per le spese (art. 230 cpv. 2 LEF).
  • Revoca del fallimento: è resa pubblica (art. 195 cpv. 3 LEF).
  • Moratoria concordataria: è resa pubblica dal giudice del concordato (art. 296 LEF).

Il registro di commercio come segnale precoce

Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate elettronicamente nel FUSC e producono effetti dalla pubblicazione (art. 936a cpv. 1 CO). Dimissioni di amministratori, trasferimenti di sede o liquidazioni precedono spesso una procedura d'insolvenza: seguire una società per nome o numero IDI permette di vederle arrivare.

Cosa copre l'avviso Publicus

  • Aperture, sospensioni, revoche e chiusure di fallimento, graduatorie, moratorie concordatarie e avvisi d'esecuzione pubblicati nei vostri cantoni.
  • CHF 5/mese per l'intera categoria; incluso nel piano Studio.
  • Oppure un monitoraggio mirato: un debitore, una controparte, un cliente o un fornitore per nome o numero IDI, in tutti i cantoni sottoscritti.
  • Ogni avviso rimanda alla pubblicazione ufficiale, che fa fede.

Domande frequenti

Entro quando devo insinuare un credito in un fallimento?

Entro un mese dalla pubblicazione dell'apertura del fallimento (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), calcolato dalla pubblicazione nel FUSC (art. 35 cpv. 1 LEF).

Sono coperti tutti i fallimenti svizzeri?

Publicus legge il FUSC e i fogli ufficiali di 24 cantoni. L'avviso tematico copre tutti i vostri cantoni: quello incluso e quelli aggiunti per CHF 5/mese ciascuno.

Posso monitorare una sola società?

Sì: aggiungete il suo nome o il suo numero IDI come parola chiave. Riceverete le sue pubblicazioni di fallimento, moratoria e registro di commercio.

Fonti ufficiali

  1. LEF, art. 35 — Pubblicazioni (FUSC e foglio cantonale)
  2. LEF, art. 195, 230 e 232 — Revoca, sospensione, apertura del fallimento
  3. LEF, art. 293c e 296 — Moratoria concordataria
  4. CO, art. 936a — Pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio

Siate i primi a sapere, non gli ultimi a insinuare

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Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge: fa fede il testo pubblicato dall'autorità e i termini decorrono dalla pubblicazione ufficiale.