# Fallimenti ed esecuzioni: ogni pubblicazione, appena esce

_Avviso tematico · Fallimenti ed esecuzioni · Aggiornato il 2026-10-17_

Nel diritto svizzero le pubblicazioni in materia di esecuzione e fallimento compaiono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nel foglio cantonale. I termini che aprono sono brevi. Publicus ve le trasmette appena pubblicate.

## In breve

- Le pubblicazioni LEF compaiono nel FUSC e nel foglio cantonale; per il computo dei termini fa stato il FUSC (art. 35 cpv. 1 LEF).
- All'apertura del fallimento i creditori sono diffidati a insinuare i loro crediti entro un mese dalla pubblicazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
- Un fallimento sospeso per mancanza di attivi è chiuso se, entro dieci giorni dalla pubblicazione, nessun creditore ne chiede la liquidazione prestando la garanzia richiesta (art. 230 cpv. 2 LEF).
- La moratoria concordataria è resa pubblica (art. 296 LEF); quella provvisoria può eccezionalmente non esserlo (art. 293c cpv. 2 LEF).

## Dove sono pubblicati fallimenti ed esecuzioni?

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede che le pubblicazioni siano inserite sia nel FUSC sia nel foglio cantonale. Per il computo dei termini e per gli effetti della pubblicazione fa stato l'inserzione nel FUSC.

## I termini da non perdere

- Apertura del fallimento: l'ufficio la pubblica appena stabilito se la liquidazione è ordinaria o sommaria; i creditori hanno un mese dalla pubblicazione per insinuare i crediti (art. 232 LEF).
- Sospensione per mancanza di attivi: la decisione è pubblicata e il fallimento è chiuso se entro dieci giorni i creditori non chiedono la liquidazione prestando garanzia per le spese (art. 230 cpv. 2 LEF).
- Revoca del fallimento: è resa pubblica (art. 195 cpv. 3 LEF).
- Moratoria concordataria: è resa pubblica dal giudice del concordato (art. 296 LEF).

## Il registro di commercio come segnale precoce

Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate elettronicamente nel FUSC e producono effetti dalla pubblicazione (art. 936a cpv. 1 CO). Dimissioni di amministratori, trasferimenti di sede o liquidazioni precedono spesso una procedura d'insolvenza: seguire una società per nome o numero IDI permette di vederle arrivare.

## Cosa copre l'avviso Publicus

- Aperture, sospensioni, revoche e chiusure di fallimento, graduatorie, moratorie concordatarie e avvisi d'esecuzione pubblicati nei vostri cantoni.
- CHF 5/mese per l'intera categoria; incluso nel piano Studio.
- Oppure un monitoraggio mirato: un debitore, una controparte, un cliente o un fornitore per nome o numero IDI, in tutti i cantoni sottoscritti.
- Ogni avviso rimanda alla pubblicazione ufficiale, che fa fede.

## Domande frequenti

### Entro quando devo insinuare un credito in un fallimento?

Entro un mese dalla pubblicazione dell'apertura del fallimento (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), calcolato dalla pubblicazione nel FUSC (art. 35 cpv. 1 LEF).

### Sono coperti tutti i fallimenti svizzeri?

Publicus legge il FUSC e i fogli ufficiali di 24 cantoni. L'avviso tematico copre tutti i vostri cantoni: quello incluso e quelli aggiunti per CHF 5/mese ciascuno.

### Posso monitorare una sola società?

Sì: aggiungete il suo nome o il suo numero IDI come parola chiave. Riceverete le sue pubblicazioni di fallimento, moratoria e registro di commercio.

## Fonti ufficiali

- [LEF, art. 35 — Pubblicazioni (FUSC e foglio cantonale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it)
- [LEF, art. 195, 230 e 232 — Revoca, sospensione, apertura del fallimento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it)
- [LEF, art. 293c e 296 — Moratoria concordataria](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it)
- [CO, art. 936a — Pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it)

**Siate i primi a sapere, non gli ultimi a insinuare** Attivate l'avviso «Fallimenti ed esecuzioni» per CHF 5/mese o seguite i vostri debitori per parola chiave con la prova gratuita di 7 giorni.

> Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge: fa fede il testo pubblicato dall'autorità e i termini decorrono dalla pubblicazione ufficiale.

---
Live page: https://publicus.ch/it/thematiques/faillites-poursuites
Other languages: [FR](https://publicus.ch/thematiques/faillites-poursuites) · [DE](https://publicus.ch/de/thematiques/faillites-poursuites) · [EN](https://publicus.ch/en/thematiques/faillites-poursuites)

> Publicus non è la fonte ufficiale ai sensi di legge. Le pubblicazioni giuridicamente vincolanti restano quelle delle autorità cantonali e del FUSC.
